Comunicazione a tutti Fornitori



 

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di assolvimento IVA introdotte dalla legge di stabilita 2015 n.190/2014 e successivo decreto attuativo del 23/01/2015 del MEF ? in particolar modo quelle relative alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment)? le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’Iva che e stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile.

Tale regola vale solo per le fatture emesse dal 1 gennaio 2015.

Le disposizioni non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Per le fatture emesse in data antecedente, anche se pagate nel corso del 2015, al fornitore verra erogato l’intero importo comprensivo dell’IVA.

Per le fatture emesse dal 2015, invece, il fornitore dovra indicare sia la base imponibile sia l’IVA (che verra versata dalla PA direttamente all’erario) evidenziando il richiamo dell’art. 17 ter DPR 633/1972 e la dicitura “Scissione dei pagamenti“.